Se il NO del 4 dicembre è utile per far abbassare la cresta al bulletto fiorentino alla cui parola non possiamo credere (Letta "Enrico stai sereno" docet) non dobbiamo dimenticare che è anche un NO nel merito di una "riforma" che peggiora un testo di suo pessimo perchè frutto, lo voglio sempre ricordare, di un innaturale connubio tra cattolici e marxisti, oggi uniti nel pci/pds/ds/pd che, infatti, ci ha propinato, tra le altre, anche la legge sui matrimoni omosessuali.
Abbiamo già visto l'imbroglio della modifica dell'art. 55 rivisto (complicato e reso più permeabile agli imbrogli) in base ai torrenziali sproloqui di Renzi e adesso ecco un altro esempio della prosa renziana, l'art. 77 che non è poco importante, visto che tratta la decretazione d'urgenza, i famigerati decreti legge.
Non riporto (lo farò dopo con l'art. 70) i testi dell'articolo esistente (relativamente breve) e quello logorroico, tipicamente renziano, proposto, ma evidenzio come anche in un settore importante come è la decretazione d'urgenza, Renzi abbia voluto complicare la procedura, fornendo elencazioni di materie (quindi sicuramente dimenticando qualcosa, volutamente o meno) e trasformando la semplice emanazione di un decreto, con sua presentazione e obbligo di conversione in legge nei successivi sessanta giorni, in un gergo burocratese, con varie eccezioni, con una serie di passaggi, proposte modificative che chiamano in causa anche il senato, alla faccia della presunta semplificazione.
"I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati.
Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.".
E qui arriviamo all'art. 70 che sbugiarda la prima grande frottola dei presunti "riformatori", cioè la semplificazione della formazione delle leggi.
Il testo attuale è di una sola riga:
"La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere."
Ecco il testo partorito secondo gli schemi mentali (che si traducono nella sua ormai proverbiale torrenziale chiacchiera) di Renzi:
"La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme
generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente
decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo
pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal
Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.".
Secondo gli schemi mentali di Renzi questa è una semplificazione.
Chiunque leggesse lo sproloquio che dovrebbe entrare nella carta costituzionale, ne uscirebbe solo con la consapevolezza che sono stati aumentati i passaggi, aumentate le possibilità di manipolazione delle informazioni, aumentate le possibilità di contestazione, senza alcun reale beneficio pratico.
Perchè se si abbandona il bicameralismo perfetto, le materie affidate a ciascuna camera, non devono essere soggette a revisione e neppure ad esame dall'altra, soprattutto perchè sarebbe una revisione ed esame finalizzato al nulla, chiacchiere solo per fare delle chiacchiere, visto che non ci sarebbe alcuna possibilità di modifica, ma solo di proposta.
Renzi si vanta di abolire il Cnel organo inutilmente consultivo, ma ha attribuito le medesime funzione al senato di nominati, concedendo loro anche l'immunità parlamentare.
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